<%@ Page Language="C#" ContentType="text/html" ResponseEncoding="iso-8859-1" %> La Storia - Oggi
Un vero e proprio riadeguamento normativo ed organizzativo del servizio antincendi avviene solo nel 1961. Con la Legge n. 469 del 13 maggio del 1961 che si attua un nuovo tipo di organizzazione negli aspetti fondamentali tuttora esistente. Sono soppressi i singoli Corpi provinciali e la Cassa Sovvenzioni Antincendi, i cui patrimoni passano allo Stato, e si istituisce un unico Corpo nazionale a carattere civile. Quest'ultimo viene organicamente suddiviso in Comandi provinciali, Distaccamenti e Posti di vigilanza, secondo la vecchia disposizione dei Corpi provinciali. A detta strutturazione si affianca una novità importante, indice del mutamento organizzativo complessivo: vengono istituiti gli Ispettorati di zona, regionali e interregionali, che hanno il compito di realizzare il coordinamento funzionale dei Comandi provinciali. Le norme riguardanti i compiti dei Comandi restano le stesse, con una insistenza maggiore sulle responsabilità inerenti la prevenzione incendi, così come vengono ribadite quelle inerenti il personale.

Quella che invece risulta essere fortemente innovativa è la caratterizzazione civile del Corpo, con la conseguente applicazione per tutti coloro che sono in organico delle norme inserite nel Testo unico degli impiegati civili dello Stato, cioè il D.P.R. n. 3 del 1957. Nello stesso anno si completano le norme riguardanti il personale, con la Legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, mediante la quale viene istituito il Ruolo Tecnico Antincendi, comprendente una carriera direttiva ed una carriera di concetto. Non viene più richiesto il requisito di Ufficiale delle Forze Armate ne quello dell'esercizio della professione. Una ulteriore modifica dei servizi Antincendi viene attuata in seguito alle calamità naturali che funestano il Paese negli anni sessanta, con la Legge n. 996 dell'8 dicembre del 1970, inerente Norme sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità. Con questa legge la Direzione Generale dei Servizi Antincendi, presso il Ministero dell'Interno, assunse la denominazione di Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi e le strutture del Corpo, pur mantenendo le attribuzioni previste furono così riordinate: Ispettore generale capo, Servizio tecnico centrale, Scuole centrali antincendi e di protezione civile, Centro studi ed esperienze, Ispettorati regionali ed interregionali, Comandi provinciali, Distaccamenti e Posti di vigilanza, Colonne mobili regionali di soccorso.

A latere di queste strutture viene istituito anche un Servizio Sanitario del Corpo ed un Servizio ginnico-sportivo. Rispetto alla specifica situazione di calamità, oggetto principale della legge, il Corpo è tenuto ad assicurare gli interventi tecnici urgenti e l'assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite. Per questo motivo sono istituiti dei reparti mobili di immediato impiego, adeguatamente e specialisticamente attrezzati. Il Corpo viene dotato di un Servizio Telecomunicazioni costituito da un Centro Radio e da Laboratori Radio Regionali ed Interregionali. Detto Servizio congiunge, per le vie dell'etere, i Comandi da un estremo all'altro dell'Italia ed allaccia le Sedi con gli automezzi eventualmente operanti nelle località sinistrate. Una caratterizzazione più marcatamente civile dei servizi espletati dai Vigili del Fuoco viene data mediante la Legge n. 850 del 27 dicembre 1973. Con essa vengono ristrutturati i ruoli del personale e sono specificate nuove figure professionali del Servizio ginnico-sportivo e del Servizio sanitario. Viene inoltre introdotto per la prima volta in organico personale del ruolo amministrativo-contabile con funzioni di supporto all'attività del Corpo stesso.

Scompaiono le vecchie denominazioni di origine militare del personale permanente operativo, che vengono sostituite con altre, più attinenti al servizio civile. Non esistono più Ufficiali, Sottufficiali ecc., ma Ingegneri, Geometri o Periti del ruolo tecnico, Capi reparto, Capi squadra e Vigili. La Legge n. 930 del 23 dicembre 1980 è un nuovo importante complesso di norme che regolano l'Organizzazione dei Vigili del Fuoco. Con essa si specifica che il Servizio Tecnico Centrale deve predisporre l'elaborazione e l'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, partecipando alla formulazione delle norme internazionali in tema di prevenzione ed interventi aeroportuali, nonché predisporre programmi di addestramento, di acquisto macchinari e materiale tecnico.

Viene istituito il Servizio Ispettivo Antincendi Aeroportuale e Portuale, funzionalmente connesso con il Servizio Tecnico Centrale, suddiviso in tre Ispettorati, rispettivamente per l'Italia settentrionale, l'Italia centrale e la Sardegna, e per l'Italia meridionale e la Sicilia. La ulteriore legge n. 66 del 4 marzo del 1982, autorizza l'espletamento di concorsi per l'immissione in ruolo di altri vigili del fuoco, con una riorganizzazione funzionale delle carriere presenti, che per? non introduce sostanziali modificazioni delle strutture organizzative. Nel complesso della struttura il Corpo dispone attualmente oltrechè delle Scuole Centrali Antincendi, anche dell'Istituto Superiore Antincendi (I.S.A.), organismo che si occupa della formazione e l'aggiornamento ad alto livello del personale, in particolare nei momenti di passaggio di qualifica, dei corsi di formazione per Funzionari e aspiranti Dirigenti, dell'espletamento di prove teoriche nei concorsi e di vari corsi di specializzazione, costituendo anche un Polo centrale per i sistemi educativi multimediali, in modo sinergico con Enti ed Istituzioni di ricerca universitari ed Industriali, fino a predisporre corsi informativi per esterni al Corpo e collaborare per l'attuazione di scambi internazionali. Importante sede di applicazioni pratiche è il Centro Polifunzionale di Addestramento sito a Montelibretti in località extraurbana. Nuclei speciali di elicotteristi e sommozzatori rendono ancor più efficace l'azione di soccorso verso chiunque ed in ogni luogo colpito da sinistro.

Consistente è anche la Rete Nazionale per il rilevamento della radioattività, distribuita su tutto il territorio ed ubicata in "siti" scelti nelle Sedi di servizio del Corpo Nazionale, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo Forestale dello Stato. Spetta inoltre al Corpo il compito di addestrare ed equipaggiare in materia di protezione civile i cittadini che volontariamente offrono le proprie prestazioni in tali servizi.

La citata legge 1570 ha investito il Corpo di compiti istituzionali propri delle Forze di Polizia, confermati successivamente dalla Legge 13.5.1961 n. 469. Norme successive hanno poi attrlla di ibuito al personale, a seconda delle funzioni, le qualifiche di Agenti od Ufficiali di polizia giudiziaria e queAgenti di pubblica sicurezza. Il Regolamento, tuttora vigente, impone ai Vigili del Fuoco di prestare servizio ovunque possano recare soccorso, anche se non di turno. Con la Legge 24.2.1992 n. 225 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco diviene componente fondamentale della Protezione Civile, della quale fanno parte anche le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo forestale dello Stato, la Croce Rossa italiana, le Organizzazioni di volontariato ecc. Alla luce dell'opera che i Comandi svolgono nelle rispettive province nella lotta contro gli incendi, e negli interventi di soccorso, che vanno dall'abbattimento del muro pericolante alla cattura del folle, parrebbe che l'attività del Corpo Nazionale sia unicamente la risultante di quella di tutti i Comandi.

Attualmente i Vigili del Fuoco in servizio permanente in Italia sono 29 mila, ai quali vanno aggiunti circa 20 mila vigili volontari.